RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA DA MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022
REV PER FARMACI STUPEFACENTI E PSICOTROPI
Il recente D.lgs. n.136/2022, che entrerà in vigore il 27 settembre p.v., ha stabilito l’obbligatorio utilizzo della REV (Ricetta Elettronica Veterinaria) per le prescrizioni di medicinali (galenici compresi) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, del DPR 309/90, recante il TU stupefacenti.
Il Ministero della salute, con Circolare 5 agosto 2022 ha già fornito alcuni chiarimenti.
Continueranno ad essere prescritti in modalità cartacea solo i medicinali (galenici compresi) stupefacenti della sezione A
In questo caso i veterinari dovranno utilizzare l’apposito ricettario approvato con Decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 e le farmacie dovranno continuare a conservare tali ricette in farmacia, così come prevede la vigente normativa (2 anni per animali da compagnia e, prudenzialmente, 5 anni per animali DPA).
REV per Stupefacenti e Psicotropi sezioni B, C, D, E dal 27 settembre 2022
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Dematerializzazione REV delle prescrizioni di medicinali (galenici compresi) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D, E
REV per Approvvigionamento o Scorta dal 27 settembre 2022
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Dematerializzazione REV delle richieste per approvvigionamento da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B, C, e delle prescrizioni per scorta per stupefacenti delle sezioni D, E
Si rimane in attesa di conoscere quali valutazioni il Ministero renda note circa il corretto adempimento dell’art. 45, comma 5, del TU stupefacenti, secondo cui “Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C.