federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma, 20 maggio 2020
Uff.-Prot.n° UTP.LC/7468/313/F7/PE
Oggetto: IVA
Art. 124 D.L. 34/2020
Esenzione fino al 31/12/2020
delle cessioni di mascherine e di altri
dispositivi medici e di protezione individuale
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI
SOMMARIO:
Dalla data della pubblicazione in G.U. del D.L. 34/2020 (D.L. “Rilancio”) e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.
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Questa Federazione anticipa che, ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020 (D.L. “Rilancio”), pubblicato sul S.O. n. 21 alla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, tenuto conto dello stato emergenziale in atto, è stata stabilita l’esenzione dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata “ a monte”, vale a dire sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti, con il sostanziale riconoscimento dell’applicazione di una aliquota IVA pari a 0.
Per quanto attiene, in particolare alle mascherine chirurgiche, si evidenzia che le stesse dovranno essere vendute al pubblico al prezzo di euro 0,50 esente IVA.
Le farmacie che applicano il metodo della ventilazione dei corrispettivi per la liquidazione dell’IVA, potranno avere un impatto, ancorché assai limitato e circoscritto, a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione, in relazione ad acquisti effettuati ad aliquota ordinaria del 22%, precedentemente applicabile alle cessioni di tali prodotti.
Si tratta, nello specifico, tra l’altro, unicamente dei beni di seguito elencati, dispensabili nelle farmacie:
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mascherine chirurgiche;
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mascherine Ffp2 e Ffp3;
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articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
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termometri;
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detergenti disinfettanti per mani;
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dispenser a muro per disinfettanti;
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soluzione idroalcolica in litri;
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perossido al 3% in litri;
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strumentazione per diagnostica per Covid-19;
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tamponi per analisi cliniche;
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provette sterili.
Con separata comunicazione saranno commentate le altre disposizioni di specifico interesse delle farmacie.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.