federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma, 20 maggio 2020
Uff.-Prot.n° UL/BF/7475/314/F7/PE
Oggetto: Covid 19 - DPCM 17 maggio 2020
Le misure di sicurezza applicabili alle farmacie.
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Federfarma comunica che sulla G.U. n.125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In attuazione di tale decreto legge è stato approvato altresì il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17 maggio 2020 che ha confermato l’obbligo di adozione delle misure di sicurezza già vigenti, applicabili anche alle farmacie e ha approvato i protocolli e le linee guida, ai quale le Regioni si dovranno attenere.
PRECEDENTI:
Circolari Federfarma n. 126 del 17/3/2020; n. 151 del 23 marzo 2020; n.232 del 20 aprile 2020; n.262 del 29 aprile 2020; n.263 del 29 aprile 2020
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Federfarma comunica che sulla G.U. n.125 del 16 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (allegato n.1).
In attuazione di tale decreto legge, è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, che ha confermato l’obbligo di adozione delle misure di sicurezza già vigenti, applicabili anche alle farmacie e ha approvato i protocolli e le linee guida, ai quali le Regioni si dovranno attenere (allegato n.2).
Le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 si applicano dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
NORME APPLICABILI ALLE FARMACIE
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MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI NELLE FARMACIE A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ
Le attività commerciali al dettaglio, tra cui anche le attività delle farmacie, si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più̀ del tempo necessario all’acquisto dei beni, secondo quanto rappresentato al punto 2 del presente capitolo.
Dal complesso della normativa di settore, da ultimo integrata con le disposizioni del decreto legge n.33/2020 e del DPCM del 17 maggio, emerge che le farmacie devono:
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Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
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Prevedere regole di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. A tal fine dovranno essere stabiliti accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
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Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
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Relativamente ai guanti "usa e getta" se ne raccomanda l’utilizzo nelle attività di acquisto. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
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I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. E’ fatto obbligo da parte degli utenti che accedono nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e quindi anche nelle farmacie di usare mascherine, che possono essere anche le mascherine di comunità (mascherine non classificate come DPI né come mascherine chirurgiche). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché́ i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
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Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni, garantendo la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
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Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. (Vedasi anche Circolare 5098/138 del 20 marzo 2020)
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La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
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Mantenere in tutte le attività̀ e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Misure igienico-sanitarie
Si raccomanda, ancora una volta, la diffusione e l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di seguito indicate (art.3, comma1, lett. g), DPCM 17/5/2020, e allegato 16 al decreto):
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lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
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evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
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evitare abbracci e strette di mano;
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mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
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praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
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evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
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non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
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coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
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non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
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pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
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è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Oltre alle misure sopra esposte, le farmacie devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (art. 2 DPCM 17/5/2020 e allegato 12 al decreto).
Si segnala, nell’ambito di tale tematica, anche il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dall’INAIL.
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Il Protocollo Governo-Parti sociali
Con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (allegato n. 3) Governo e Parti sociali hanno rinnovato, integrandolo, l’analogo Protocollo del 14 marzo scorso (in circ. Federfarma n. 126 del 17/3/2020).
Le misure del protocollo
Le misure di sicurezza del Protocollo sono suddivise in 13 punti, vale a dire:
1) Informazione, 2) Modalità di ingresso in azienda, 3) Modalità di accesso dei fornitori esterni, 4) Pulizia e sanificazione in azienda, 5) Precauzioni igieniche personali, 6) Dispositivi di protezione individuale, 7) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack), 8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti, 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda, 12) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS, 13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
Nel rinviare nuovamente alla lettura di tutti tali punti, si evidenzia che è stata introdotta la previsione secondo cui “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”. Tale misura è formalmente richiamata anche dal DPCM 17 maggio 2020.
Si segnalano, inoltre, i molteplici adempimenti connessi al rinvenimento in azienda di casi riconosciuti positivi al COVID-19, sia sostanziali - con particolare riguardo alle operazioni di sanificazione (punto 4) - che formali, come ad esempio le certificazioni (punto 12).
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Sanificazione dei locali.
Per quanto riguarda specificamente la sanificazione, è ribadito (punto 4) che “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.”.
La citata circolare ministeriale prevede che “le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato.”.
Prosegue la circolare precisando che “i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.”
“Vanno pulite con particolare attenzione - conclude la circolare ministeriale - tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.”.
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Il Documento tecnico INAIL
Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL il 20 aprile scorso, è stato approvato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) e contiene indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività produttive nella Fase 2 della gestione nazionale dell’emergenza Covid.
Il documento, si compone di due parti.
La prima parte riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.
La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali.
Il Documento illustra la metodologia di valutazione integrata e le conseguenti strategie di prevenzione, consistenti in misure:
- organizzative (gestione degli spazi di lavoro; organizzazione e orario di lavoro);
- di prevenzione e protezione (informazione e formazione; misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali-DPI per le vie respiratorie; sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili in collaborazione con il medico competente dove nominato; misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici).
Tali azioni vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR).
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Fac-simile di documento di integrazione DVR
Delle valutazioni eseguite e delle misure adottate dai datori di lavoro, sulla base delle indicazioni sopra menzionate, per fronteggiare il rischio Covid a tutela dei lavoratori, va opportunamente conservata documentazione, rendendola disponibile per eventuali richieste da parte delle competenti Autorità di vigilanza.
A tale proposito, si allega un fac-simile di documento di integrazione DVR, (allegato n. 4) da timbrare e firmare, unitamente al medico competente (se nominato) e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato o, se non nominato, da tutti i dipendenti).
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Misure per il personale sanitario
Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute (art.3, lett. a), DPCM 17 maggio 2020)
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Sospensione dei congressi, delle riunioni, dei meeting e degli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali
Rimangono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Tra questi rientrano i farmacisti titolari di farmacia e i dipendenti di farmacia; è altresì̀ differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività̀ convegnistica o congressuale (art.1, lett v, DPCM 17/5/2020).
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Responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei dipendenti
L’INAIL, in una nota pubblicata sul proprio sito internet, ha specificato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro per le infezioni da Covid-19 non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
L’INAIL ha ricordato che sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.
Pertanto – ribadisce l’INAIL - il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, l’INAIL ritiene che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
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Servizi sanitari in farmacia.
Fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza sopra descritte, l’adozione di dispositivi di protezione individuale adatti alla tipologia di servizio espletato, l’integrazione del DVR e il rispetto di eventuali ordinanze regionali, Federfarma ritiene che, alla luce della normativa statale in vigore, non ci siano impedimenti o divieti in capo alle farmacie per espletare i servizi sanitari (ad esempio, supporto all’autoanalisi, misurazione pressione, servizi in telemedicina, prestazioni da parte di esercenti professioni sanitarie).
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Cabina estetica.
Inoltre, a partire dal 18 maggio 2020, salvo eventuali ordinanze o provvedimenti regionali, è possibile riprendere i servizi nella cabina estetica della farmacia nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività̀ economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, di seguito specificate, che prevedono una specifica scheda tecnica relativa ai servizi alla persona.
A tal proposito si riportano le disposizioni contenute nell’allegato 17 (Scheda tecnica servizi alla persona) al DPCM 17 maggio 2020:
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Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
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Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
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Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
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La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.
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Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
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L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
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Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
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L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, associati a rischi specifici propri della mansione).
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In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
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L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
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Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
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Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
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Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
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La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
j. Sanzioni e controlli
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art.1, comma 15, DL 33/2020).
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del decreto legge 33/2020, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art.2, comma 1, DL 33/2020).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.